«Con l’obiettivo di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità mediante le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di Finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi (nell’ordine, articolo 21, comma 4, decreto Iva e articolo 2, comma 6-ter, Dlgs n. 127/2015), affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate». È quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha reso noto che tale possibilità «consente ai contribuenti informati di poter fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia».
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Il domicilio digitale dei singoli contribuenti
Nella pratica «l’Agenzia delle Entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni». Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento alle fatture elettroniche, sono resi disponibili «l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo, tipo di fattura, tipo documento, numero e data della fattura/documento» e «data di trasmissione e identificativo dello Sdi file». Quanto ai corrispettivi giornalieri, nell’apposita area sono disponibili «l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo, il numero identificativo dell’invio, la matricola del dispositivo» e «la data di rilevazione e quella di trasmissione».
Forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale)
Dunque, come evidenziato dall’Agenzia, «se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata è corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale».
Come regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso
La stessa Agenzia ha evidenziato che, in via alternativa, il contribuente «può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione». Tale comportamento, precisa l’Agenzia, «potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr, n. 600/1973)».
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