distribuzione farmaciÈ stata pubblicata il 30 agosto sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale numero 202) la legge numero 166 del 19 agosto 2016, che reca “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 14 settembre, contiene in particolare, all’articolo 15, una serie di modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anch’esso emanato in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali. «Con decreto del ministro della Salute – si legge nella nuova norma – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovranno essere individuate le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e l’utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie». Sono esclusi, invece, tutti i medicinali che devono essere conservati in frigorifero a temperature controllate, quelli che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli che sono dispensabili solamente all’interno di strutture ospedaliere. «Con il medesimo decreto – dispone la legge 166/2016 – sono definiti anche i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure necessarie per garantire la tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti». Alle Onlus, inoltre, «è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

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