Come è noto, il Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e il Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19, hanno introdotto una serie di misure dalla detraibilità dei dispositivi a quella delle erogazioni liberali, dal credito negozi al bonus per dipendenti. Con riferimento all’acquisto di mascherine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sottolineando che «l’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura Ce». Più nel dettaglio, «lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo».

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Nella stessa circolare esplicativa l’Agenzia fa sapere che «l’individuazione delle spese sanitarie detraibili è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ai fini della detraibilità occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico, come definito dal citato ministero».

Più in generale, sottolinea l’Agenzia, «per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, come il codice AD (“spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce”. Se il documento di spesa riporta il codice AD, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura Ce. Nel caso in cui non lo contenga, bisogna conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio Ce, se il dispositivo è incluso nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute; se non compreso nell’elenco, invece, dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea».

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