Decreto Covid, obbligatorio vaccino per i sanitari e tutela legale per i vaccinatori
Con il decreto del 1 aprile 2021 arrivano due novità per i farmacisti: obbligo di sottoporsi a vaccino anti Covid e scudo penale per i somministratori.
Il Decreto Covid del 1 aprile 2021, approvato il 31 marzo dal Consiglio dei Ministri, prevede importanti novità per gli operatori sanitari, compresi i farmacisti. La prima è l’obbligo vaccinale contro Sars-Cov-2. «Al fine di tutelare la salute pubblica – dispone il Decreto – e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione da Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». Come riporta la Federazione per i servizi degli ordini dei farmacisti della Lombardia, l’obbligo resterà in vigore fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Controlli e provvedimenti per chi non risulta in regola
Il Decreto illustra dettagliatamente il processo di organizzazione da seguire per effettuare i vaccini agli operatori sanitari ancora non vaccinati e un sistema di accertamenti per verificare quelli già eseguiti. «La verifica dell’avvenuta vaccinazione – spiega la Federazione – spetta alle Regioni e alle Province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, confrontandoli con gli elenchi dei professionisti e degli operatori comunicati rispettivamente dagli Ordini e dai datori di lavoro». Qualora venga accertata la mancata somministrazione del vaccino e il rifiuto da parte dell’operatore di sottoporvisi è prevista la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e delle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2. «Nel periodo di sospensione – prosegue la Federazione per i servizi degli ordini dei farmacisti della Lombardia – non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
Scudo penale per i vaccinatori
Un’altra novità di spicco per gli operatori sanitari, inclusi i farmacisti, è lo scudo penale introdotto dal Decreto Covid per tutti i professionisti che praticano le vaccinazioni contro il Sars-Cov-2. «Viene dunque esclusa – spiega la Federazione – la responsabilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione del vaccino, sempre che nel corso della vaccinazione siano state osservate le regole previste, a cominciare dalle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, le circolari e le raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva».