ddl stabilitàIl maxi-emendamento del governo sul disegno di legge di Stabilità per il 2016 è stato approvato dal Senato. Ora l’esame del testo passa all’altro ramo del parlamento. Lo studio associato Bacigalupo-Lucidi ci aiuta a valutare le principali novità, con una valutazione a tutto tondo, tenendo presente che alcune delle quali possono riguardare da vicino le farmacie e i farmacisti.
L’avvocato Stefano Lucidi comincia dai beni immobiliari: «È stata estesa – spiega – l’abolizione dell’Imu e della Tasi anche agli immobili concessi in comodato a figli e genitori, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante abbia utilizzato l’immobile come abitazione principale nel 2015 e non possieda altro immobile ad uso abitativo in Italia». In secondo luogo, il ddl Stabilità prevede che «i proprietari di seconde case affittate ad un “canone concordato” avranno uno sconto Imu nella misura del 25%». Ancora, «si potrà usufruire dell’agevolazione dell’imposta di registro nella misura del 2% del valore dell’immobile in sede di acquisto della prima casa, anche se l’acquirente vi procede prima di vendere la sua precedente unità immobiliare già oggetto di agevolazioni (purché tuttavia quest’ultima venga venduta entro un anno dall’acquisto)».
Sempre in tema di imposte sugli immobili, prosegue il legale, «vengono “sanate” (era sicuramente un problema da risolvere) le delibere comunali in materia di Tasi, Imu e Tari approvate dopo la scadenza del 31/07/2015, ma entro il 30/09/2015 (con tutti gli eventuali aumenti di aliquote, tariffari, ecc.)». Mentre si prevedono alcune norme per combattere le locazioni nero, in particolare l’applicazione di un canone “concordato”, «anche se la Corte Costituzionale ha già più volte bocciato regole dal contenuto analogo».
Per quanto riguarda invece il lavoro, (novità di interesse anche per le farmacie), «il bonus assunzioni è confermato anche per il 2016, ma l’esonero contributivo viene ridotto al 40% (e non più al 50%) del limite di sgravio previsto fino al 31/12/2015 di 8.060 euro e quindi si riduce ad 3.224 euro annui per un periodo massimo di 24 mesi (in luogo degli attuali 36)». Inoltre, «il limite alla circolazione del contante viene elevato a 3.000 euro».
Infine, spiega l’avvocato Lucidi, «in caso di rivalutazione di partecipazioni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sarà sempre dell’8%, anche dunque in presenza di una partecipazione “non qualificata”, laddove cioè l’aliquota è stata quest’anno del 4% e negli anni precedente addirittura del 2%: è una novità certo di grande rilievo e di segno indubbiamente negativo, tanto più che la circolazione di quote di società di persone titolari di farmacia è sempre più massiccia e riguarda spesso partecipazioni non superiori al 25%, appunto quelle “non qualificate”».

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