Ddl Responsabilit professioni sanitarieLa legge 24/2017, che reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.3.2017. La Fofi segnala in particolare che «l’articolo 10 conferma l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il Ssn, nonché attraverso la telemedicina». «La disposizione – prosegue la federazione – prevede inoltre l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e verso l’assicurato. Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura».
Inoltre, sottolinea la Fofi, tramite decreto «dovranno essere individuati i dati relative alle polizze di assicurazione stipulate e stabiliti i termini per la comunicazione degli stessi da parte delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie. In proposito, si rammenta che la previsione di un apposito provvedimento (DPR) per la definizione delle procedure e dei requisiti minimi di idoneità dei contratti assicurativi, rimasta peraltro priva di attuazione, è già contenuta nell’art. 3, comma 2, del decreto legge 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012. Il Consiglio di Stato, con parere n. 486/2015, ha chiarito che fino all’adozione di un siffatto provvedimento “l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante”». Per questo la federazione ha chiesto al ministero della Salute di confermare se «anche alla luce delle ultime innovazioni normative, resta tuttora sospeso l’obbligo assicurativo».

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