ddl concorrenza farmacieÈ iniziata formalmente il 6 maggio 2015 la discussione sul disegno di legge in materia di Concorrenza. Andrea Martella e Silvia Fregolent, entrambi deputati del partito democratico e relatori del ddl, hanno presentato il testo alle commissioni riunite Attività produttive e Finanze.
Martella, illustrando il testo di legge, ha esordito spiegando come a suo avviso la concorrenza sia «un fattore essenziale per la crescita: mercati aperti e concorrenziali accrescono infatti l’efficienza del sistema economico, perché aumentano la competitività delle imprese attraverso la riduzione nel prezzo dei servizi e dei costi di produzione e offrono ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. Ma oltre a quelli sull’efficienza, particolarmente importanti sono gli effetti sull’equità, dal momento che la riduzione delle rendite di monopolio apre nuove opportunità a chi ne era in precedenza escluso e tutela i consumatori più deboli».
Il parlamentare ha poi ricordato che il disegno di legge interviene in molti settori, «contenendo misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica». Nel corso della relazione, Martella si è soffermato su quest’ultimo punto, ribadendo di fronte ai membri delle due commissioni che «l’articolo 32 consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società per le farmacie ubicate nella provincia corrispondente alla sede legale della società stessa». «L’Autorità garante per la concorrenza – prosegue il deputato democratico – ha richiesto il superamento dei vincoli alla multititolarità», nonché «dell’attuale sistema di contingentamento del numero di farmacie presenti sul territorio nazionale».
Tecnicamente, l’intervento legislativo verrebbe attuato modificando l’articolo 7 della legge n. 362/1991 di riordino del servizio farmaceutico. Le modifiche ipotizzate, oltre al superamento del limite delle licenze, sono numerose: il fatto che all’elenco dei soggetti che possono essere titolari dell’esercizio di farmacia privata vengano aggiungete le società di capitali. La soppressione dell’obbligo che le società siano formate esclusivamente da farmacisti iscritti all’albo (resta invece confermato il vincolo per cui esse devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia). E l’affidamento della direzione della farmacia gestita da una società ad un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità.
Martella ha infine specificato che «a legislazione vigente, la titolarità della farmacia può essere acquisita anche per trasferimento (articolo 12 della legge n. 475 del 1968)». Tale procedura è consentita «decorsi tre anni dal conseguimento della titolarità e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all’albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Tali restrizioni non si applicano al trasferimento di quote societarie».
Silvia Fregolent, infine, nella sua relazione ha sottolineato «come diversi organismi europei e internazionali abbiano evidenziato la rilevanza delle politiche concorrenziali per sostenere la crescita economica».

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