
Dunque le parafarmacie non possono esporre il tradizionale simbolo professionale? «Il decreto stesso – prosegue l’Ordine – indica in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle parafarmacie che “le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l’emblema della croce, di colore verde”». Ma qual è il motivo di tale divieto? «La ragione di tali prescrizioni è semplice: il cittadino deve essere messo nelle condizioni di distinguere il presidio sanitario “farmacia” dall’esercizio commerciale “parafarmacia”. Il cittadino cioè, nell’esercizio del proprio diritto alla salute, deve poter percepire con immediatezza quali sono gli esercizi a cui rivolgersi per l’acquisto di determinate tipologie di farmaci e quali sono gli esercizi che costituiscono sede di erogazione del servizio sanitario pubblico, in modo da scegliere consapevolmente a quale esercizio commerciale indirizzarsi, a seconda delle necessità del caso».
L’Ordine torinese ricorda infine che «l’importanza di questo principio è stata anche sancita in numerose sentenze dei giudici amministrativi, i quali hanno affermato che “è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio”. Si tenga conto in proposito che l’utilizzo abusivo della croce verde da parte delle parafarmacie costituisce una pratica commerciale scorretta (e perciò passibile di sanzione) a norma del codice del consumo». Senza dimenticare i possibili rilievi penali.
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