A partire da mercoledì 1 marzo 2023 e fino al 31 dello stesso mese i richiedenti possono inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023. A farlo sapere è l’Agenzia delle Entrate, la quale ha reso noto che tale richiesta è possibile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia «utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie». La stessa agenzia ha segnalato che «l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – c.d. “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 –, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)».
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Credito di imposta pubblicità, le differenze rispetto al 2022
Con riferimento ai cambiamenti rispetto al 2022, l’Agenzia ha sottolineato che «viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’uno per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione». Inoltre, «non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali».
Limitazioni al credito di imposta pubblicità
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. In aggiunta a ciò l’AdE ha sottolineato che «l’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”». Ulteriori informazioni sono disponibili consultando l’apposita sezione di questo sito oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sono pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati.
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