Fisco e Tasse

Crediti d’imposta energia e gas, istituiti i codici tributari per il secondo trimestre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributari per l’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese, mirati a compensare i costi elevati dell’energia elettrica e del gas naturale.


L’Agenzia delle Entrate, nella sua Risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha annunciato l’introduzione di nuovi codici tributari per l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte delle imprese. Questa mossa è stata fatta per compensare parzialmente le aziende per l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023. L’istituzione di questi codici è stata resa possibile grazie all’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Questo ha introdotto misure favorevoli per compensare parzialmente le aziende per i costi più elevati sostenuti nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Misura del credito di imposta

Nel dettaglio, l’articolo 4 prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale. La misura del credito di imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per le imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica o gas naturale il contributo straordinario sarà del 10% o del 20% rispettivamente. I crediti d’imposta sopraelencati devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, o ceduti per intero a terzi.

I codici tributo istituiti dall’Agenzia

Per facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: 7015, 7016, 7017 e 7018. Ognuno di questi codici corrisponde a una specifica categoria di imprese, a seconda del loro consumo di energia elettrica o gas naturale. In fase di compilazione del modello F24, i codici tributari sopra menzionati devono essere indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui l’impresa debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento per la spesa sostenuta deve essere indicato nel formato “AAAA”.

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