Come è noto, l’articolo 78 del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. “decreto rilancio” prevede l’erogazione per i mesi di aprile e maggio di un’indennità Covid-19 in favore dei professionisti iscritti agli enti di previdenza privati, tra cui anche i farmacisti. Più nel dettaglio, il decreto 29 maggio 2020 detta le disposizioni relative all’indennità del mese di aprile prevista per un importo di 600 euro.

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In merito alle modalità di liquidazione dell’indennità, l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) rende noto di aver «optato per la modalità telematica di presentazione dell’istanza». Questa «dovrà avvenire – precisa l’Ente – attraverso il portale ad accesso riservato “Enpaf online” attivo sul sito Internet dell’Ente». Più nel dettaglio, «le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020». Per favorire l’applicazione online, l’Enpaf ricorda che «i farmacisti che ancora non fossero registrati ad “Enpaf online”, se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità».

In aggiunta a ciò, «tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l’ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di aprile, la liquidazione dell’indennità avverrà nell’ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all’Enpaf».

Il farmacista escluso dall’indennità è il «titolare di una pensione diretta, anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità)», «titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato», «che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all’emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza», «che ha presentato domanda per l’indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria», «che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria», ed infine «che non eserciti l’attività professionale».

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