Entro il 30 settembre 2022 i soggetti interessati sono tenuti a versare il contributo 0,5% all’Enpaf. L’Ente ha specificato che «si tratta del contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA dovuto dalle società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dalle società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti (art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017)». Quanto al calcolo del fatturato, l’Enpaf ha fatto sapere che «il fatturato annuo al netto dell’Iva deve essere inteso come quello complessivamente prodotto dalla società, in quanto la normativa non stabilisce alcuna limitazione del prelievo contributivo alla vendita dei medicinali o di altri prodotti».

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Modalità di pagamento

Con riferimento alle modalità di versamento, l’Enpaf ha chiarito che «il contributo deve essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio». Inoltre «ogni modificazione della compagine societaria che comporti l’assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all’Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell’atto costitutivo». Si rimanda al portale Enpaf per il download della modulistica di riferimento.

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