Contratto di solidarietà espansivo e cassa integrazione: le precisazioni del ministero
Sono giunte alcune precisazioni da parte del ministero del Lavoro in materia di contratti di solidarietà espansiva e di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L’agevolazione è applicata dalla data di trasformazione a quella di scadenza: «Per il contributo addizionale – prosegue l’associazione di categoria – si effettua l’abbattimento del 50% ottenendo: un contributo pari al 4.5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; un contributo pari al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi oltre 52 settimane e fino a un limite complessivo di 104 settimane in un quinquennio mobile; un contributo pari al 7.5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile». Per la trasformazione è necessario stipulare un contratto collettivo aziendale, indicandovi le modalità di attuazione della riduzione oraria e della contestuale assunzione di nuovo personale. L’azienda deve poi inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline”, una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà in solidarietà espansiva, per richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale. Alla comunicazione va allegato il contratto collettivo e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. Infine, per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni straordinaria, la domanda di concessione del trattamento deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale; qualora tale istanza fosse presentata in ritardo, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa.