Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello proposto da due farmacisti contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva a sua volta rigettato il loro ricorso. La vicenda giudiziaria ha origine dalla partecipazione al concorso straordinario regionale per titoli, bandito nel 2012 per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nel Lazio. I farmacisti avevano presentato domanda in forma associata, ottenendo un punteggio complessivo derivante dalla somma dei loro titoli e una collocazione utile in graduatoria per essere coinvolti nel terzo interpello. In questa fase, il raggruppamento risultò vincitore di una sede nel Comune di Roma. Successivamente all’esito dell’interpello, ma prima dell’emissione del provvedimento formale di assegnazione, sopraggiunse il decesso di uno dei farmacisti associatisi. La Regione Lazio, venuta a conoscenza dell’evento, rideterminò il punteggio attribuendo all’unico farmacista i punti relativi ai suoi titoli, con conseguente retrocessione in graduatoria ed esclusione dall’assegnazione della sede.

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Questione giuridica sul mantenimento dei requisiti concorsuali

La sentenza del Consiglio di Stato ha analizzato la disciplina speciale del concorso straordinario, delineata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012. Il Collegio ha sottolineato come la norma consenta la partecipazione in gestione associata, con somma dei titoli dei candidati, al preciso fine di favorire l’accesso alla titolarità. Tuttavia, tale possibilità è vincolata al mantenimento della compagine associativa originaria per un periodo minimo di tre anni dall’autorizzazione all’esercizio. La giurisprudenza, richiamando anche un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato e una decisione dell’Adunanza Plenaria, ha chiarito che l’elemento personale dei singoli farmacisti partecipanti è requisito fondamentale e determinante per l’utile collocazione in graduatoria. Nel caso specifico, il decesso di uno dei componenti dell’associazione, verificatosi durante la fase di interpello e prima del perfezionamento dell’assegnazione, ha comportato la venuta meno del presupposto legale per mantenere il punteggio cumulativo. Il Collegio ha ritenuto che la Regione fosse tenuta a verificare la permanenza dei requisiti anche in fase esecutiva, ossia al momento dell’assegnazione concreta della sede, rigettando l’idea che la graduatoria, una volta approvata, fosse del tutto cristallizzata e insensibile a mutamenti sostanziali nella posizione dei concorrenti.

Conclusioni del giudice di legittimità e il rigetto delle censure

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione del Tar Lazio, considerando infondate le censure proposte dalla farmacista e dalla coniuge del deceduto, quest’ultima in qualità di coniuge ed erede universale. È stato escluso che potesse trovare applicazione, nella specifica fase procedimentale, l’eccezione della premorienza prevista dalla norma, la quale opera successivamente all’assegnazione e all’autorizzazione all’esercizio. Parimenti, è stato ritenuto inammissibile il subentro dell’erede non farmacista nella posizione concorsuale, in quanto estraneo all’associazione originaria e privo dei titoli professionali che avevano contribuito al punteggio.

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