«Prima come rumors, poi come notizia, poi ancora come tattica concorsuale, alla fine è giunta nei Tribunali ed ora è arrivata davanti al Consiglio di Stato, in discussione il prossimo giugno, la questione non troppo nascosta della presunta disparità di trattamento che il concorso straordinario farmacie ha imposto tra coloro che hanno partecipato in forma singola, e quindi come candidati singoli, e coloro che hanno concorso in forma associata, quindi in “gruppo”, per aspirare ad una nuova sede farmaceutica nella Regione Lazio, così come in tutta in Italia». Comincia con queste parole una nota inviata alla redazione di FarmaciaVirtuale.it dallo studio legale Angelini Lucarelli di Avezzano (provincia de L’Aquila). I legali sottolineano come sia «tutto legittimo e tutto permesso dalla legge, ma con presunta disparità di trattamento. La questione è sorta nel lontano 2012 quando il governo dell’allora presidente Mario Monti aveva varato il concorso straordinario per l’intero territorio nazionale, invitando i Comuni ad individuare nuove sedi farmaceutiche rispetto a quelle già esistenti, con il nuovo margine di accesso abbassato a “soli” 3.300 abitanti per farmacia, ed il conteggio del 50% in più per la seconda sede farmaceutica in ciascun comune con almeno 4.950 abitanti per l’istituzione di una seconda sede». Sono così seguite numerose delibere comunali.
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«Sennonché il nuovo concorso indetto nel 2012 e svoltosi successivamente, ma che ancora oggi è in fase di completamento in tutte le regioni d’Italia – proseguono gli avvocati – ha permesso la partecipazioni degli aspiranti titolari di farmacia sia in forma singola, quindi come singolo dottore, che in forma associata. Pare tuttavia che la forma associata abbia garantito un calcolo del punteggio migliore che andasse a favorire quelle associazioni con maggiori aspiranti, e comunque a presunto discapito delle candidature in forma singola, o di associazioni composte da due soli dottori, soprattutto se con grande esperienza. Ed infatti sembra proprio che la somma di più candidati, anche 5, di età giovane, per intenderci sotto i 45 anni, garantisca una migliore possibilità di arrivare in posizione utile nella graduatoria, il tutto a presunto discapito dei farmacisti con ventennale esperienza sul campo che hanno partecipato singolarmente, forti della esperienza maturata».
Lo studio legale ricorda quindi che «la vicenda è stata già affrontata dal Tar del Lazio, il quale si è limitato però ad affermare che “è legittima ed immune da profili discriminatori e di disparità di trattamento la modalità di attribuzione dei punteggi nel concorso straordinario in favore dei partecipanti alla procedura selettiva in forma associata rispetto ai singoli”. Trattasi quindi di una scelta del candidato, quella di partecipare in forma singola e o in forma associata. «Ora invece – conclude la nota – il Consiglio di Stato è chiamato a verificare la rispondenza di questo principio alle critiche degli appellanti. Insomma non rimane che attendere il supremo Collegio amministrativo per capire se il problema è di scelta dei candidati o di democrazia concorsuale».
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