Commercio dei precursori di droghe, in Gu le modifiche al Testo unico sugli stupefacenti
Il decreto legislativo 156/2024 ha adeguato le sanzioni previste dal Testo unico sugli stupefacenti al regolamento Ue 1259/2013 sul controllo del commercio dei precursori di droghe.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 156 del 21 ottobre 2024 il decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 156, con le modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr 309/1990) per adeguare la disciplina sanzionatoria al regolamento Ue n. 1259/2013. Il regolamento modifica il regolamento Ce n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. Si tratta di misure che riguardano gli operatori di settore che, a una prima lettura del testo, non dovrebbero impattare sull’operatività delle farmacie.
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo 156/2024
Il decreto ha introdotto una nuova categoria di precursori di droghe, la categoria 4, in aggiunta alle tre categorie già previste dalla normativa europea e recepite nell’ordinamento italiano. Per l’esportazione verso paesi extra Ue delle sostanze appartenenti a tale categoria, è previsto l’obbligo di autorizzazione da parte degli Stati membri.
Sanzioni penali e amministrative per violazioni degli obblighi
Vengono quindi introdotte specifiche sanzioni penali e amministrative in caso di violazione dell’obbligo di autorizzazione per l’esportazione delle sostanze di categoria 4. Sono previste pene detentive fino a 4 anni e multe fino a 2mila euro. In caso di violazioni commesse da soggetti titolari di licenza o autorizzazione, le pene sono aumentate fino a 5 anni di reclusione e 3mila euro di multa. Sono inoltre previste la revoca della licenza e la sospensione dell’attività per periodi variabili. Si rimanda al testo integrale nella sezione “Documenti allegati”.