«Allestire anche altre forme farmaceutiche a base di cannabis terapeutica» e «consegnare farmaci a base di cannabis terapeutica a domicilio mediante corriere». Sono in sintesi le conseguenze in caso di accoglimento da parte del Tar Lazio del ricorso presentato da 13 farmacisti titolari di farmacia dislocati su base nazionale conseguente alla circolare del ministero della Salute del 23 settembre 2020. A fornire i dettagli del contenzioso è Marco Ternelli, farmacista preparatore, che sul portale FarmaGalenica.it ha sintetizzato i punti salienti del ricorso. Nelle informazioni diramate dal farmacista, anche le date dell’iter del ricorso. Nel dettaglio, il 16 Ottobre 2020 i la cordata di farmacisti ha depositato il ricorso al Tar Lazio. Il 15 gennaio 2021 sono state fissate le date delle fasi iniziali del ricorso e per il 4 maggio 2021 è prevista la prima udienza pubblica di discussione presso l’organo regionale.

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Il ricorso al Tar Lazio

«La circolare – evidenzia Ternelli – tocca diversi aspetti e il ricorso è stato impostato solo su alcuni aspetti», tra cui «l’interpretazione del ministero della Salute per cui non è possibile realizzare forme farmaceutiche diverse dall’uso orale o inalatorio» e «l’interpretazione del ministero della Salute per cui la farmacia non può consegnare a domicilio tramite corriere una ricetta medica spedita in farmacia». Nonostante ciò, il farmacista specifica che «per motivi legali e di strategia forense, non è possibile scendere nei dettagli». Qualora il passaggio al Tar Lazio dovesse dare esito negativo, i farmacisti annunciano battaglia portando la questione al Consiglio di Stato.

Gli aspetti affrontati nella circolare ministeriale

Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, tra gli aspetti affrontati nella circolare un riepilogo del quadro normativo che, secondo il ministero, esclude «l’allestimento di “formule officinali” a base di Cannabis, compreso l’allestimento di multipli su scala ridotta, possibilità non prevista nello specifico caso in questione», nonché «l’allestimento di forme farmaceutiche diverse e vie di somministrazione diverse da quelle indicate dal citato decreto ministeriale 9.11.2015». In proposito, nella nota si legge che «le resine e gli oli (oleoresine) sono inclusi nella tabella II, allegata al DPR 309/90 e non nella tabella dei medicinali». Inoltre, con riferimento alla dispensazione di Cannabis per uso medico, il ministero della Salute precisa nella circolare che «ai sensi dell’articolo 45 del DPR 309/90, deve essere effettuata in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica, direttamente al paziente o alla persona dallo stesso delegata».

Ternelli: «Interpretazioni in contrasto con la normativa vigente»

Aspetti che solo alcuni giorni dopo la diramazione della circolare avevano portato Ternelli a un primo commento: «Non c’è niente di catastrofico, alla luce della nuova circolare ministeriale, perché gli officinali non si fanno, gli estratti si possono continuare a fare, la tariffa va seguita e non ci sono dubbi, e le preparazioni industriali di galenici non potevamo farle. Resta la dispensazione a domicilio e li intenteremo una azione legale perché il Ministero, a parere degli studi legali, ha sbagliato, con interpretazioni in contrasto con la normativa vigente. Non ultima, la disperazione di molti pazienti che non sanno dove reperire la cannabis».

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