«Non c’è niente di catastrofico, alla luce della nuova circolare ministeriale, perché gli officinali non si fanno, gli estratti si possono continuare a fare, la tariffa va seguita e non ci sono dubbi, e le preparazioni industriali di galenici non potevamo farle. Resta la dispensazione a domicilio e li intenteremo (ad oggi siamo una ventina di associati) una azione legale perché il Ministero, a parere degli studi legali, ha sbagliato, con interpretazioni in contrasto con la normativa vigente. Non ultima, la disperazione di molti pazienti che non sanno dove reperire la cannabis». È il commento di Marco Ternelli, farmacista preparatore, alla nota del ministero della Salute con oggetto «Chiarimenti sulla Monografia Cannabis extractus normatum». Il documento, diramato il 23 settembre 2020, prende in considerazione diversi aspetti relativi all’allestimento e alla dispensazione dei preparati galenici.
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Ternelli: «Circolare scritta male»
«Si è innestato un ricorso – spiega Marco Ternelli a FarmaciaVirtuale.it -, in particolare sulla parte degli olii, per chiarire in maniera inequivocabile e non interpretativa che gli estratti sono possibili. Ricordo che in Italia abbiamo il Sativex che è un medicinale definito come estratto e in quanto tale, alla luce della nuova circolare, non potrebbe essere commercializzato». Un altro ricorso a cui fa riferimento il farmacista riguarda l’aspetto relativo alla consegna a domicilio tramite corriere. Il farmacista definisce la circolare “errata” «perché cita due articoli – evidenzia Ternelli -, il primo a sproposito, perché si riferisce ad aspetti che non riguardano la dispensazione del farmacista», l’altro perché «la norma originaria non cita il paziente in maniera diretta, nè dà indicazioni su come debba avvenire la dispensazione».
Gli aspetti affrontati nella circolare ministeriale
Tra gli aspetti affrontati nella circolare un riepilogo del quadro normativo che, secondo il ministero, esclude «l’allestimento di “formule officinali” a base di Cannabis, compreso l’allestimento di multipli su scala ridotta, possibilità non prevista nello specifico caso in questione», nonché «l’allestimento di forme farmaceutiche diverse e vie di somministrazione diverse da quelle indicate dal citato decreto ministeriale 9.11.2015». In proposito, nella nota si legge che «le resine e gli oli (oleoresine) sono inclusi nella tabella II, allegata al DPR 309/90 e non nella tabella dei medicinali». Inoltre, con riferimento alla dispensazione di Cannabis per uso medico, il ministero della Salute precisa nella circolare che «ai sensi dell’articolo 45 del DPR 309/90, deve essere effettuata in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica, direttamente al paziente o alla persona dallo stesso delegata».
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