cefL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso il proprio via libera all’acquisto da parte di Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF) di Coo-Farma Salento. L’operazione – ha spiegato l’organismo di controllo – secondo la legge 287 del 1990, assume i caratteri della concentrazione nell’ambito della distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici e si riferisce ad una zona geografica di riferimento non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all’interno di ciascun Paese, a livello regionale», e nello specifico quello della regione Puglia.
Quindi la stessa autorità ha spiegato le ragioni del suo ok all’operazione: «Sulla base dei dati forniti dalle parti, nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da CEF nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa l’11,1%, mentre quella detenuta da CooFarma è stimabile in circa lo 0,3%. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, ALLIANCE HEALTHCARE e UNICO. Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Puglia, le quote di mercato detenute da CEF e da CooFarma nei primi sei mesi del 2017 sono state pari, rispettivamente, a circa il 9,4% e l’ 11,01%; anche a livello regionale sono presenti qualificati concorrenti (quali Comifar, VIM e Farvima)». Ne consegue, secondo il Garante, che «alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle parti sul mercato, tale da pregiudicare la struttura dell’offerta. Infatti, l’operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato sia a livello nazionale, sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti». Di qui la conclusione dell’Antitrust: «L’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza».

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