Galenica
Cannabis terapeutica, da Sifap analisi delle indicazioni ministeriali
I chiarimenti Sifap in base ad una più attenta lettura delle indicazioni ministeriali del 15 dicembre e ad un’analisi della "Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis terapeutica.

- La prescrizione prevede RNR integrata dai soli formalismi richiesti dall’art. 5 della Legge 94/98; copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira.
- Il medico, dopo aver acquisito il consenso al trattamento, al momento della prescrizione compila la “Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis”, con età e sesso del paziente e posologia in peso della cannabis ed ogni altra informazione richiesta, da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.
- Non essendoci specifici studi e/o metodi per l’estrazione della cannabis in olio o altri solventi, viene richiesta la titolazione del/i principio/i attivo/i per ogni preparazione magistrale. Ad oggi il Ministero individua come metodi accettabili esclusivamente la cromatografia liquida o gassosa accoppiate alla spettrometria di massa. Inoltre ha precisato che: “La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte della ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.” Ciò implica l’apertura di una nuova pagina del registro di entrata e uscita degli stupefacenti intitolata “residuo di lavorazione infiorescenze di cannabis”.