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Cannabidiolo in Tabella dei medicinali, Sezione B: le indicazioni Sifap per la registrazione

La Sifap ha fornito chiarimenti sulle modalità di registrazione del Cannabidiolo di origine naturale a uso orale, dopo l’inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B.


Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, con il decreto del 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il ministero della Salute ha revocato il decreto del 28 ottobre 2020 che sospendeva l’entrata in vigore di un precedente decreto del 1° ottobre 2020. Quest’ultimo prevedeva l’aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e le sue successive modifiche e integrazioni. In particolare, il decreto del 1° ottobre 2020 prevedeva l’inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.

Le modalità di registrazione della sostanza

La Società italiana farmacisti preparatori (Sifap) ha fornito una serie di indicazioni. La sigla ha segnalato che il Decreto «entrerà in vigore il 20 settembre 2023», dunque «a partire da tale data la sostanza Cannabidiolo di origine estrattiva dovrà essere – se già presente in farmacia – caricata sul registro entrata-uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope citando nelle note il riferimento al Decreto stesso». La Sifap ha poi ricordato che «per gli acquisti successivi al 20 settembre 2023 il cannabidiolo estratto da Cannabis andrà richiesto ai distributori mediante buono-acquisto». Inoltre, «i preparati per uso orale contenenti tale sostanza saranno ricompresi tra gli stupefacenti: si riporterà in etichetta idonea dicitura e nell’applicazione della tariffa nazionale dei medicinali sarà aggiunto il corrispondente supplemento». Nulla cambia per il Cannabidiolo di origine sintetica.

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