ipzs bollini farmaceuticiIl Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dalla società Carlucci s.r.l., operante nel settore della stampa di sicurezza del bollino ottico farmaceutici, contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), con il quale si chiedeva di revocare la sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 487 del 24 gennaio 2018. Quest’ultima, come riferito ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, aveva ribaltato un primo giudizio del Tar del Lazio, dal quale si era dedotto che all’IPZS «non è affidata in esclusiva la produzione di bollini per farmaci non dispensati».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

La vicenda risale al 2016, quando la Carlucci aveva comunicato di voler accettare ordini direttamente dalla imprese farmaceutiche per la fabbricazione di bollini non rientranti tra le cosiddette “carte valori”. Quelli, cioè, destinati a prodotti non dispensati dal Servizio sanitario nazionale. Il Consiglio di Stato ha però risposto che, essendo «i medicinali ad uso umano autorizzati all’immissione in commercio in Italia da parte dell’Agenzia del Farmaco, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno dispensabili dal Ssn, provvisti di un confezionamento esterno del medicinale “dotato, a cura del produttore del medicinale, di un bollino conforme alle prescrizioni del presente decreto la cui produzione è a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”», ciò determina un chiaro «diritto di esclusiva nella produzione di tutti i bollini in favore dell’IPZS».

Per la Carlucci, però, la sentenza sarebbe stata viziata, tra le altre cose, da «errore di fatto revocatorio, per aver ritenuto che al momento dell’entrata in vigore del decreto del ministero dell’Economia, sulle cui previsioni l’IPZS fonda la propria pretesa di privativa, le confezioni di medicinali non dispensati dal Servizio sanitario non dovessero essere dotate di bollino ottico farmaceutico«. L’errore sarebbe stato «evidente e decisivo, atteso che la sentenza presuppone un fatto diverso dal reale. Ed infatti è del tutto pacifico che i Bof per i medicinali non dispensati sono previsti ed applicati non dal 2014, come afferma la sentenza revocanda, ma addirittura dal 2003».
Tuttavia, secondo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, il ricorso è inammissibile poiché «la revocazione è un rimedio straordinario, ammesso solo in casi tassativamente determinati, e non può essere utilizzato come un ulteriore grado di giudizio, tanto meno per un generico riesame di questioni già decise».

«La sentenza n. 487 del 2018 – spiegano tra le altre cose i giudici – si è soffermata ad analizzare il contenuto del decreto ministeriale del 2013 e, alla luce dell’interpretazione e del complesso tessuto normativo, è pervenuta alla conclusione di riconoscere la privativa in capo a IPZS con riguardo al bollino ottico, sia per i farmaci dispensati che per i non dispensati, in considerazione della necessità di un controllo omogeneo sulla circolazione dei farmaci, dispensabili o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, contro possibili frodi a danno della salute pubblica mediante la concentrazione del ciclo produttivo dei bollini ottici farmaceutici in capo ad unico soggetto pubblico che, senza moltiplicazione dei centri produttivi, ne assicuri, procuri e certifichi la fede pubblica e, soprattutto, l’effettiva rispondenza del prodotto medicinale all’autorizzazione all’immissione in commercio».

La querelle è stata condita in passato anche da accuse di errori nella produzione dei bollini, smentiti dall’IPZS, e da interventi dell’Antitrust.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.