ipzs bollini farmaceuticiIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la riforma di una sentenza del Tar del Lazio, concernente il diniego del rilascio di carta e numerazione progressiva per la produzione e fornitura diretta alle aziende farmaceutiche dei bollini per i medicinali non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale alla società Carlucci Srl. Quest’ultima, azienda cartotecnica operante nel settore della stampa in sicurezza del bollino ottico farmaceutico, aveva comunicato nel 2016 all’IPZS di voler accettare ordini direttamente dalla imprese farmaceutiche per la fabbricazione di bollini non rientranti tra le cosiddette “carte valori” e, cioè, quei bollini destinati a prodotti non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. L’IPZS si oppose e ne discese il contenziosi, sfociato nella sentenza del Tar secondo la quale all’Istituto non poteva essere affidata in esclusiva la produzione di bollini per tali farmaci. L’IPZS, i ministeri dell’Economia e della Salute, nonché l’Aifa hanno presentato quindi ricorso. Tra le varie obiezioni avanzate, il Consiglio di Stato ne accolta una: «Gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata per avere accolto il primo motivo dell’originario ricorso, relativo alla illegittimità della nota impugnata, mediante la quale l’Istituto ha rivendicato l’esclusiva sulla produzione dei BOF, anche per quelli relativi ai farmaci non dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale, perché costituenti carte valori. Il primo giudice ha rilevato che il D.M. del 23 dicembre 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze annovera, tra le carte valori, i soli bollini per i farmaci da dispensare dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non quelli non dispensabili da questo, e ne ha concluso, invero alquanto sinteticamente, che l’Istituto “non poteva opporre alla ricorrente l’impugnata nota dell’8 luglio 2016”». Il massimo organo della giustizia amministrativa osserva che, effettivamente, il decreto ministeriale, stando al suo «tenore letterale», sembra «escludere dal novero delle carte valori» i farmaci non dispensati. Tuttavia, «a dispetto della sua formulazione letterale apparentemente chiara, il riferimento ai soli bollini apposti sui farmaci dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale si giustifica e si spiega alla luce della considerazione che, alla data del 23 dicembre 2013, solo su tali farmaci era prevista dal D.M. del 2 agosto 2001 del Ministero della Salute al tempo vigente l’apposizione del bollino ottico farmaceutico, mentre per gli altri farmaci, privi di tale bollino, il codice A.I.C. era riportato a stampa sull’involucro esterno». Successivamente, un decreto ministeriale del 2014 ha previsto «che tutti i medicinali ad uso umano autorizzati all’immissione in commercio in Italia da parte dell’Agenzia del Farmaco, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale, abbiano un confezionamento esterno del medicinale “dotato, a cura del produttore del medicinale, di un bollino conforme alle prescrizioni del presente decreto la cui produzione è a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”». Ne discende, secondo i giudici, «un chiaro diritto di esclusiva nella produzione di tutti i bollini in favore dell’IPZS».

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