bollini farmaceuticiL’Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito del ricevimento di una segnalazione relativa alla produzione di bollini farmaceutici, nell’adunanza del 29 novembre 2017 ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni in merito alle disposizioni normative che regolano tale attività in Italia. «In particolare – spiega il Garante – l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), dopo aver affidato all’esterno, per diversi anni, l’attività di produzione di bollini farmaceutici, dal 2014 ha deciso di internalizzarla. Secondo quanto emerso dalla segnalazione ricevuta, il medesimo Istituto, a fronte della richiesta di un’impresa privata di poter disporre di carta filigranata e della relativa numerazione progressiva per produrre i bollini farmaceutici anche su diretta commissione delle case farmaceutiche, ha ritenuto che l’assetto ordinamentale vigente le riserverebbe in via esclusiva la produzione dei bollini farmaceutici». E ha dunque rigettato la richiesta. Secondo l’Autorità, però, «la previsione di una riserva di attività deve trovare il proprio fondamento in un referente normativo espresso, di rango primario o comunque derivante direttamente ma in modo inequivoco da una norma di rango primario. Nel caso contrario, la disciplina costituzionale deve ritenersi ostativa all’introduzione obliqua di aree di attività escluse dalla generale disciplina concorrenziale». Pertanto, «la pretesa riserva a favore dell’IPZS sulla produzione dei bollini farmaceutici non trova alcun fondamento in una norma di rango primario. L’attività di IPZS è infatti disciplinata dalla Legge 13 luglio 1966 n. 559». Il cui art. 2 «si limita quindi ad affermare che l’IPZS può “produrre e fornire” le carte valori, ma non fonda alcuna riserva di attività a suo favore», benché la stessa norma indichi che in caso di necessità l’istituto può decidere di avvalersi di soggetti esterni e benché alcuni passaggi siano «interpretabili».
Quanto alla inclusione dei bollini farmaceutici tra le “carte valori”, prosegue l’Antitrust, «in via preliminare si rileva che lo stesso IPZS, esternalizzando per anni la produzione dei bollini, non risulta avere considerato che gli stessi configurassero carte valori oggetto di una riserva di produzione. Dal punto di vista normativo, l’unica fonte che si esprime nel senso di ricomprendere nelle carte valori i bollini farmaceutici è il D.M. 23 dicembre 2013. Esso, tuttavia, non costituisce una fonte normativa adeguata». È per questo che l’Autorità ha concluso auspicando «in primo luogo, che il ministero garantisca una corretta interpretazione della norma vigente e, in ogni caso, che il legislatore, al fine di garantire la certezza del diritto e fugare ogni dubbio interpretativo, intervenga per specificare, in un’ottica di proporzionalità, ai sensi dell’art. 106 TFUE, una stringente individuazione del perimetro delle carte valori, la cui produzione sia riservata all’IPZS». Nell’ambito di tale invocata risistemazione normativa, inoltre, è stato spiegato che il Parlamento dovrebbe introdurre «quanto prima il nuovo sistema europeo di tracciatura del farmaco, senza attendere il termine ultimo fissato per l’Italia nel 2025, per garantire celermente il più efficiente funzionamento del sistema di tracciatura dei farmaci». L’Autorità ha infine invitato «il ministero dell’Economia e delle Finanze a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate».

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