«In riferimento alle attività poste in essere dalle competenti Autorità per promuovere l’uso appropriato degli antibiotici e ridurre la frequenza delle infezioni causate da microrganismi resistenti in ambito umano e animale, e tenuto conto del rinnovato impegno che viene richiesto a tutti i professionisti sanitari al fine di sensibilizzare la comunità sul tema in oggetto, si trasmette in allegato il «Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (Pncar) 2022-2025» curato dal ministero della Salute». È quanto si legge in una nota dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat, firmata dal presidente Luigi d’Ambrosio Lettieri, il quale ha ricordato «il ruolo strategico svolto dal farmacista nella divulgazione ai cittadini di informazioni sulla corretta assunzione di antibiotici e sui rischi derivanti dal loro uso inappropriato e, comunque, in assenza di una specifica indicazione del medico formalizzata attraverso la prescrizione (ricetta medica)».
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I casi in cui il farmacista può esitare antibiotici senza ricetta. L’Ordine ha ricordato che «la dispensazione di medicinali, in assenza della prevista ricetta medica, è lecita solo qualora ricorra un caso di «estrema necessità ed urgenza» e si verifichi una delle condizioni previste dal Dm 31.3.2008, che subordina la dispensazione di farmaci senza ricetta a condizione stringenti». Tra queste «in caso di patologia cronica o laddove non deve essere interrotto il trattamento terapeutico qualora il farmacista sia in grado di rilevare lo stato di malattia del paziente attraverso dati che emergano direttamente in farmacia (altre ricette per medicinali similari) o forniti dall’interessato (documentazione attestante la patologia, ricette scadute) ovvero per conoscenza diretta delle condizioni del malato». Inoltre «quando si presenta la necessità di proseguire una terapia dopo le dimissioni ospedaliere (previa esibizione della prescrizione rilasciata in fase di dimissione)».
Gli importi delle sanzioni previste. Sui casi che vanno oltre le citate condizioni di utilizzo, l’Ordine di Bari e Bat ha chiarito che «l’art. 148 del D.Lgs. n. 219/2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta, in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 300 a € 1.800 il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta». Infine «il farmacista che dispensa farmaci in assenza della prescritta ricetta medica con l’impegno di regolare successivamente la cessione dei medicinali ponendoli a carico del Ssn, sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica, assume un comportamento espressamente vietato che configura il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 del codice penale) punito con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a € 516,46».
Uno sguardo ad anticipazione e sfustellamento. Un cenno anche alla cosiddetta «anticipazione del farmaco» con «relativa asportazione della fustella». L’Ordine ha evidenziato che «il rinvenimento in farmacia di bollini staccati dalla confezione può determinare il configurarsi di un illecito amministrativo (art. 113 del Tuls) con conseguente possibile decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, nel caso in cui l’anticipazione sia accertata quale prassi reiterata o abituale». A ciò, l’Ordine di Bari e Bat ha aggiunto che «l’anticipazione e la detenzione in farmacia di fustella o di medicinali defustellati costituiscono, oltre che illeciti penali e amministrativi anche un comportamento vietato dalla Convenzione Farmaceutica Dpr n. 371 del 8 luglio 1998 recante «Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private» e sanzionato dal Codice Deontologico».
Violazione delle norme della Convenzione farmaceutica. Quanto ai riferimenti legislativi legati alle pratiche sopra citate, l’Ordine ha richiamato la normativa, ovvero «quanto disposto dall’art. 7 c. 2 del succitato Dpr n. 371/1998 secondo cui «La farmacia … applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata … tali adempimenti debbono essere eseguiti all’atto della spedizione delle ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione»». Alla luce di quanto evidenziato, come osservato dall’Ordine «la violazione delle norme stabilite dalla Convenzione farmaceutica può determinare, da parte della Commissione farmaceutica costituita presso le Asl, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 10 c. 16 del Drp n. 371/1998 che possono comportare anche la sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno ovvero la risoluzione del rapporto convenzionale».
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