L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il 17 novembre le tabelle contenenti l’elenco dei farmaci di fascia A, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e per nome commerciale. «Ciò al fine – spiega l’organismo – di consentire la prescrizione per principio attivo disposta dall’articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135».
Le tabelle includono sia i medicinali presenti nella lista di trasparenza Aifa sia i medicinali coperti da tutela brevettuale, sia quelli di cui è scaduta la tutela brevettuale ma per i quali non è prevista la sostituibilità. La norma citata prevede che «il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso, accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità. L’indicazione è vincolante anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente».
Le tabelle di fascia A e H pubblicate dall’Aifa includono ogni confezione di specialità medicinali che al 15 settembre 2016 risultava commercializzata. «I prezzi dei medicinali – aggiunge l’agenzia – sono espressi al netto della riduzione temporanea di legge disposta con determinazione Aifa del 3 luglio 2006 e dell’ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione Aifa del 27 settembre 2006 (laddove non sia stata sospesa ad esito di successivo provvedimento di pay-back del 5%), e della riduzione ai sensi dell’art.11, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n.122».
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