
L’Agenzia italiana del farmaco, con due provvedimenti distinti ha abrogato le note Aifa 101 e 8. Le determinazioni, firmate dal presidente Robert Giovanni Nisticò, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 267 del 17 novembre 2025. L’iter ha ha coinvolto attivamente il direttore Tecnico-Scientifico Pierluigi Russo e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, oltre a essere stato preceduto da un parere favorevole della Commissione scientifica ed economica del farmaco, coordinata con il Tavolo tecnico per la revisione delle note Aifa. La nota 101, istituita originariamente nell’ottobre 2023 e più volte rinviata nella sua applicazione, riguardava le indicazioni terapeutiche per la trombosi venosa profonda, l’embolia polmonare e l’evento tromboembolico. La sua abolizione rende i farmaci corrispondenti pienamente prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale senza le limitazioni precedentemente definite.
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Percorso di revisione basato su valutazioni tecniche
La soppressione della nota 8, relativa ai medicinali a base di levocarnitina, introduce un elemento di monitoraggio sulla spesa. L’Aifa si riserva infatti la facoltà di avviare un procedimento di rinegoziazione ove i consumi dei farmaci, dopo l’abrogazione, mostrassero un andamento diverso rispetto al periodo in cui la nota era vigente. Il provvedimento specifica che le regioni e le aziende sanitarie mantengono la responsabilità di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni territoriali effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. È stato anche eliminato il piano terapeutico associato a tali farmaci, allineando le modalità di prescrizione a quanto previsto dal prontuario per la distribuzione diretta.
Implicazioni operative per la farmacia territoriale
I medicinali precedentemente inquadrati nelle note 101 e 8, già classificati in fascia A, sono divenuti pienamente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Per i farmaci della ex nota 101, ciò avviene senza alcuna limitazione residua, mentre per quelli della ex nota 8 la prescrizione a carico del Ssn è consentita per le indicazioni relative alla carenza primaria di carnitina e alla carenza secondaria a trattamento dialitico.
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