La direzione generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale della Campania ha inviato una nota, datata 27 marzo 2019, ai sindaci dei comuni della regione, agli Ordini professionali dei farmacisti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, assieme ai direttori delle Asl, a Federfarma e ad Assofarm. Oggetto del documento, la pianta organica delle farmacie e il concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi.
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L’amministrazione regionale ha spiegato che «si è riscontrato che in seguito a revisione da parte dei Comuni della pianta organica delle farmacie relativa all’anno 2018, alcune amministrazioni hanno inteso procedere alla revoca delle sedi a suo tempo istituite ai sensi della legge 27/2012». Tale soppressione, «molte volte non è neanche giustificata da una diminuzione della popolazione, sia in rapporto al quorum intero (una farmacia ogni 3.300 abitanti), sia di quello parziale (superiore al 50% del quorum intero), rispetto a quanto al tempo indicato dei Comuni stessi». Questi ultimi, infatti, hanno addotto come motivazione della propria scelta «il mero carattere “discrezionale” del provvedimento, a parità di condizioni demografiche».
Già nel mese di marzo del 2018, come riferito ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Benevento e delegato regionale Fofi Maurizio Manna, aveva sollevato la questione: «Stiamo sensibilizzando le autorità di riferimento al problema in questione – aveva dichiarato -. Il discorso legato all’emanazione di questo tipo di ordinanze non è una vicenda nuova, ma ha dei precedenti, verificatisi in alcuni Comuni ubicati nella provincia di Avellino».
La questione della discrezionalità, dunque, fa discutere da tempo. «Tra l’altro, spesso, essa viene nuovamente invocata nell’annunciare una rinnovata istituzione della sede, successiva alla sua soppressione», ha aggiunto nella nota la giunta regionale della Campania. Secondo la quale «in previsione dell’imminente conclusione delle procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche, si invitano i comuni ad un’attenta e coerente lettura delle norme di riferimento, prima di esprimersi». L’amministrazione precisa quindi che «le sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge 27/2012, anche se successivamente soppresse, laddove venissero nuovamente istituite devono essere assegnate ai farmacisti partecipanti al concorso stesso». Discorso diverso, invece, vale per «le farmacie di nuova istituzione a seguito di revisione della pianta organica 2018, non presenti quindi nella revisione effettuata quale seguito della legge 27/2012».
Per esse, infatti, vale il «criterio demografico e/o topografico nelle ridefinizioni delle circoscrizioni delle sedi, il decentramento delle farmacie nella conferma delle piante organiche vigenti, e la eventuale manifestazione del diritto di prelazione da parte dei comuni sulle sedi neo-istituite vacanti, ricorrendone le condizioni e le modalità stabilite dalla legge».
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