Abusivismo professionale farmacia, l’Ordine di Napoli ribadisce gli obblighi
In una lettera indirizzata a tutti i titolari di farmacia della provincia, l’Ordine ha ricordato i principali obblighi deontologici ai quali gli iscritti sono tenuti ad attenersi.

Rivolgendosi a tutti i titolari delle farmacie della provincia, l’Ordine ha in particolare ricordato come al farmacista sia «vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione». Fatto che, peraltro, costituisce una fattispecie di reato secondo quanto disposto dall’art. 348 del codice penale, così come secondo la legge 175 del 1992. Chi presta la propria attività al pubblico, aggiunge l’Ordine provinciale, è tenuto ad indossare il camice bianco e il distintivo professionale, al fine di garantire al cittadino la possibilità di individuare senza equivoci l’unica persona abilitata a fornire consigli sui medicinali.
Ancora, il documento ribadisce il fatto che la dispensazione dei farmaci senza ricetta è consentita solamente in casi di necessità ed urgenza (come da decreto ministeriale del 31 marzo 2008). E che le condotte non conformi a tale principio sono passibili di una sanzione amministrativa compresa tra 300 e 1.800 euro in caso di vendita di un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta, e tra 500 e 3.000 euro in caso di prescrizione da rinnovare volta per volta (in questo secondo caso, l’autorità amministrativa competente più disporre anche la chiusura della farmacia). Mentre per quanto riguarda la fornitura di farmaci a carico del SSN, l’Ordine ricorda che «è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica» in attesa di ricevere dal paziente la relativa ricetta. Inoltre, «il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale ed apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente».