Fisco e Tasse

Rimborsi sanitari dell’ente bilaterale: niente comunicazione all’AdE se i contributi non danno benefici fiscali

In un caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’ente bilaterale non deve trasmettere i dati dei rimborsi sanitari agli iscritti: i contributi che li finanziano non danno diritto a benefici fiscali e le spese si considerano rimaste a carico dei lavoratori.


Con la risposta a interpello n. 178/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso esaminato, un ente bilaterale di categoria non è tenuto a comunicare all’amministrazione finanziaria i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti. La conclusione dipende dal trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni, non dalla sola natura bilaterale dell’ente. La questione è stata sollevata da un ente che intende erogare contributi ai lavoratori iscritti a titolo di rimborso delle spese sanitarie sostenute. Il regolamento attuativo dello statuto prevede, in particolare, il rimborso dello scoperto per visite specialistiche, esami del sangue e prestazioni di alta diagnostica. L’ente ha chiesto se tali rimborsi fossero soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La disposizione impone a determinati soggetti di trasmettere all’Agenzia i dati sui rimborsi sanitari, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili.

Tarttamento fiscale dei contributi versati all’ente

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’ente ha precisato che i contributi a carico del datore di lavoro, pari allo 0,13% dell’imponibile previdenziale, concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore. I contributi a carico del lavoratore, pari allo 0,07% dello stesso imponibile, non sono invece deducibili ai fini Irpef. L’ente ha dichiarato di non voler erogare i rimborsi ai lavoratori tramite i rispettivi datori di lavoro. Quanto alla propria interpretazione della norma, l’istante riteneva di non rientrare tra i soggetti obbligati alla comunicazione perché non qualificabile come ente avente esclusivamente fine assistenziale e in assenza di specifiche disposizioni che equiparassero gli enti bilaterali ai soggetti tenuti all’adempimento.

La natura dell’ente bilaterale non è il criterio decisivo

A sostegno della propria posizione, l’ente ha richiamato la definizione di organismo bilaterale contenuta nell’articolo 2, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003, la cosiddetta Legge Biagi. La disposizione attribuisce agli organismi una pluralità di funzioni legate alla regolazione del mercato del lavoro, non riconducibili esclusivamente a finalità assistenziali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la qualificazione dell’istante come ente avente esclusivamente fine assistenziale rientra nella competenza del ministero della Salute. Ha quindi condiviso la conclusione sull’assenza dell’obbligo di comunicazione, fondandola però su un diverso criterio: l’assenza di benefici fiscali connessi ai contributi versati.

Quando le spese rimborsate restano a carico del contribuente

L’obbligo di comunicazione dei rimborsi sanitari serve a evitare che il contribuente deduca o detragga spese che non sono rimaste fiscalmente a suo carico. Richiamando la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia ha ricordato che le spese sanitarie rimborsate si considerano comunque rimaste a carico del contribuente quando i contributi e i premi versati non danno diritto a benefici fiscali in termini di deduzione, detrazione d’imposta o esclusione dal reddito. Non rileva, invece, la scelta di non utilizzare una deduzione o una detrazione spettante sui contributi o sui premi. Come chiarito anche dalla circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, conta il diritto al beneficio fiscale, non la sua effettiva fruizione. Su questa base, l’Agenzia ha confermato che non sussiste l’obbligo di comunicare i rimborsi relativi a spese sanitarie che, secondo tali criteri, si considerano rimaste a carico del contribuente.

La conclusione per l’ente e i lavoratori iscritti

Nel caso esaminato, il Contratto provinciale di lavoro, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, prevede che il contributo all’ente bilaterale sia versato dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sui lavoratori limitatamente alla quota di loro competenza. La quota a carico dell’azienda è parte integrante della retribuzione del lavoratore. L’Agenzia ha inoltre richiamato la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 e la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020. I documenti chiariscono che i contributi assistenziali versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali, non obbligatori per legge, non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente richiamata dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir. Poiché i contributi a carico del datore di lavoro concorrono al reddito imponibile e quelli a carico del lavoratore non sono fiscalmente deducibili, le spese sanitarie rimborsate dall’ente si considerano rimaste a carico dei lavoratori. Di conseguenza, per l’ente istante non sussiste l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991. La conclusione riguarda le condizioni descritte nell’interpello e non introduce un esonero generalizzato per tutti gli enti bilaterali.

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