Credito Zes 2025: fino al 15 maggio le domande per bonus aggiuntivo
Le attività che hanno presentato la comunicazione integrativa a fine 2025 possono richiedere, entro il 15 maggio 2026, l’ulteriore agevolazione del 14,6189%, purché non abbiano fruito del credito Transizione 5.0.
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È possibile fino al 15 maggio 2026 la presentazione della comunicazione necessaria ad accedere al credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2026, ha integrato il contributo già riconosciuto per gli investimenti realizzati nella Zona unica speciale nel 2025. Possono presentare la domanda le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione integrativa per il credito Zes unica 2025 nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Un requisito fondamentale per l’accesso al bonus aggiuntivo è la condizione di non aver fruito del credito d’imposta Transizione 5.0 sugli stessi investimenti. L’agevolazione aggiuntiva è calcolata applicando la percentuale del 14,6189% all’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione integrativa.
Determinazione percentuale e i requisiti di accesso
La procedura originaria prevedeva che le imprese investitrici nella Zes Unica attestassero la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2025 attraverso una comunicazione integrativa presentata in un arco temporale definito. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle entrate ha successivamente determinato, con un provvedimento datato 12 dicembre 2025, la percentuale effettivamente fruibile del credito Zes unica 2025, fissandola al 60,3811%. Il legislatore, con l’articolo 1, comma 448, della legge n. 199/2025 (Bilancio 2026), ha poi istituito un contributo aggiuntivo a favore delle medesime imprese, a condizione che non abbiano beneficiato del credito d’imposta “Transizione 5.0” di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024. Per l’integrazione, le imprese interessate devono presentare una specifica comunicazione, dichiarando sotto la propria responsabilità la mancata fruizione del credito Transizione 5.0. Ove dopo l’invio della comunicazione integrativa siano state riconosciute altre agevolazioni che riducono l’importo del credito, è necessario indicare nel modello l’ammontare rideterminato.
Modalità di trasmissione e utilizzo del credito aggiuntivo
Per la trasmissione della comunicazione è obbligatorio utilizzare l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 16 febbraio 2026. L’invio deve avvenire per via telematica attraverso i canali dell’Agenzia, anche tramite un intermediario, entro il 15 maggio 2026. Il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che può attestare la presa in carico della domanda o il suo scarto, specificandone in quest’ultimo caso le motivazioni. La comunicazione deve essere presentata anche se il credito d’imposta Zes unica 2025 non risulta ancora visibile nel cassetto fiscale. Il credito aggiuntivo spettante sarà reso disponibile successivamente all’assegnazione del credito principale. È considerata tempestiva una comunicazione inviata tra l’11 e il 15 maggio e scartata, purché venga ritrasmessa correttamente entro il 20 maggio. Resta invece preclusa la possibilità di invio oltre il 15 maggio in caso di scarto dell’intero file per specifici errori tecnici. Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato telematicamente, nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2026. A tale agevolazione non si applica il limite annuale di 250mila euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 per i crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi.