In seguito ad alcune segnalazioni pervenute, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha fornito chiarimenti relativi ai casi di mancata sostituzione da parte del farmacista di un medicinale prescritto tramite ricetta veterinaria elettronica. In proposito, la Fofi ha ricordato che «l’art. 78 del D.Lgs. 193/2006 contempla le seguenti due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può effettuare la sostituzione del medicinale veterinario», ovvero «sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici per ragioni di convenienza economica (deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (art. 78, comma 1)» e «sostituzione, per urgenza di inizio della terapia, del medicinale prescritto non immediatamente disponibile previo assenso del veterinario; tale assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista (art. 78, comma 2)».

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Assenso regolarizzato entro cinque giorni lavorativi dalla dispensazione

La Fofi ha poi evidenziato che «sebbene l’assenso del veterinario sia previsto dalla norma esclusivamente nella seconda fattispecie sopra descritta, come precisato dal Ministero, l’attuale impossibilità di identificare un medicinale veterinario generico è stata trasposta, con l’entrata in vigore della Rev, nella regola informatica che prevede, anche per la prima fattispecie – sostituzione con medicinali generici –, l’assenso da parte del medico veterinario prescrittore. Ciò nelle more del completamento dell’elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, da parte del Dicastero». Dunque, alla luce di quanto evidenziato, «l’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di dispensazione del medicinale, ma in considerazione della modalità informatizzata adottata, è auspicabile la sua regolarizzazione nel minor tempo possibile». In proposito, la Fofi «per agevolare la possibile sostituzione del farmaco da parte del farmacista e la corretta gestione del medicinale da parte del medico veterinario e/o del proprietario/detentore dell’animale, la Rev è stata completata con il campo relativo al numero di telefono del veterinario o della struttura».

Mancato riscontro del medico veterinario inteso come tacita accettazione

Secondo quanto evidenziato dalla Fofi «la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del medico veterinario equivale ad accoglimento della richiesta. Qualora, infatti, l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione. Se il veterinario al momento della richiesta da parte del farmacista non dovesse dare l’assenso, la sostituzione – nei casi di cui all’articolo 78 comma 2 – non è consentita. Eventuali sostituzioni non accettate, ma notificate nonostante il rifiuto, dovranno essere rifiutate nel più breve tempo possibile e saranno oggetto di controllo».

Situazioni che non richiedono assenso telefonico

Al fine di uniformare le attività sul territorio, anche quelle relative ai controlli ufficiali, il Ministero ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico del medico veterinario. Secondo quanto riferito dalla Fofi, esse riguardano «prescrizione di soluzioni perfusionali, quali soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III, ecc.: è possibile effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa», a cui seguono «medicinali veterinari da importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia, ma acquistati in un altro Stato membro, ri-etichettati e venduti sul mercato italiano: la sostituzione è considerata lecita, purché l’acquirente sia informato sull’eventuale differenza di prezzo».

Deroga ai sensi degli Articoli 10 e 11 del Decreto

Inoltre, con riferimento alla prescrizione di un medicinale umano in deroga ai sensi degli Articoli 10 e 11 del Decreto, secondo quanto evidenziato dalla Fofi «la sostituzione è considerata lecita con il corrispondente medicinale generico secondo le stesse modalità previste dalla normativa relativa ai medicinali per uso umano». In ultimo, sull’indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritta, la Fofi ha specificato che «l’Art. 78 non si applica alla sostituzione di un medicinale a uso veterinario che abbia la stessa forma farmaceutica e dosaggio, qualora la confezione prescritta non risulti disponibile sul mercato».

I casi in cui il medicinale è indisponibile sul mercato

Alla luce di quanto evidenziato «il farmacista, dopo aver accertato la reale indisponibilità sul mercato della confezione prescritta, può consegnare la confezione con il numero di unità posologiche più vicino a quello prescritto, informando di questo l’acquirente. La richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, con uno con la stessa forma farmaceutica, ma diverso dosaggio, esclusivamente per questioni di maggiore economicità non è considerata lecita trattandosi di uno scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso di cui all’art. 78, comma 2». Quanto alle situazioni di carenza dei medicinali veterinari, la Fofi ha ricordato che «il Ministero ha precisato che qualora, in casi eccezionali, i farmacisti non possano reperire il medicinale veterinario in tempi ragionevoli, possono proporre all’acquirente la dispensazione del medicinale stesso in confezioni diverse per unità posologiche, adeguate a coprire la durata della terapia, informandolo in caso di prezzo superiore».

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