Lunedì 7 settembre 2020 è stato l’ultimo giorno per comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali spese di sanificazione e protezione sostenute per l’adeguamento della propria attività. Come è noto, infatti, per far fronte agli oneri derivanti dall’implementazione degli accorgimenti utili a mettere in sicurezza le attività professionali e commerciali, alla luce delle norme per il contenimento della diffusione di Covid-19, un provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso luglio aveva fissato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un credito di imposta sanificazione.
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Istituito il codice tributo “6917”
In merito a questa possibilità, la stessa Agenzia delle Entrate fa sapere che «dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione di oggi istituisce il codice tributo “6917”, denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione». Nel dettaglio, «in sede di compilazione – precisa l’Agenzia – il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Come “anno di riferimento” nel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”».
L’Agenzia: «Tax credit non valido per consulenza e progettazione»
Un’ulteriore circolare successiva ad quesito posto all’Agenzia ha evidenziato inoltre che «le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d’imposta per la sanificazione». Ciò alla luce del comma 1 dell’articolo 125 del decreto, che comprende le spese «della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare» e «dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di prassi».
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