«L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, con la quale ha chiarito che la cessione di integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, non sempre beneficia dell’aliquota Iva del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte Iii allegata al Dpr n. 633/72». È quanto si legge in una circolare Federfarma, la quale ha ricordato che «la predetta norma include tra i beni soggetti ad aliquota Iva ridotta del 10% le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, in quanto preparazioni classificabili alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata».

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Integratori alimentari qualificati come tali nell’etichettatura

Come riferito da Federfarma «nel caso di specie, l’istante sosteneva che gli integratori alimentari qualificati come tali nell’etichettatura ai sensi del D. Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale previsto dall’articolo 10 di tale decreto, dovessero essere assoggettati ad aliquota Iva del 10% in via generalizzata, senza necessità di interpello doganale preventivo, esistendo un impianto normativo specifico che ne disciplina la natura e l’immissione in commercio».

Classificazione della voce doganale

Nella circolare si legge che «secondo l’amministrazione finanziaria, tuttavia, il n. 80) della Tabella A citata, così come modificato dall’art. 4-ter del D.L. n. 145/2023, pur presentando una formulazione più chiara rispetto al passato (che include espressamente tra i beni soggetti ad aliquota del 10% gli integratori sotto forma di sciroppo) subordina in ogni caso l’applicazione dell’aliquota ridotta alla condizione che tali integratori siano classificati alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata».

La classificazione dell’Agenzia delle dogane

Ebbene, come evidenziato da Federfarma, «la soluzione prospettata dall’istante, quindi, non può essere accolta in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur avendo tutti i requisiti di cui al D. Lgs. n. 169/2004, siano classificati diversamente dall’Agenzia delle dogane, come nel caso di alcuni «prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande», classificati nel capitolo 22 della Nomenclatura e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota Ivadel 10% prevista dal citato numero 80) della Tabella del decreto Iva».

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