Come è noto, il decreto 28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44, comma 2, del Decreto legge n. 18/2020, prevede che i professionisti iscritti agli enti di previdenza di categoria possano beneficiare, per il mese di marzo 2020, di un’indennità pari a 600 euro, in relazione alla situazione di emergenze che ha visto l’Italia coinvolta nell’epidemia di coronavirus. Tra i beneficiari della misura i farmacisti iscritti all’Enpaf i quali potranno ricevere l’indennità facendone richiesta all’Ente stesso che la anticiperà per conto dello Stato. In merito alle modalità di richiesta di tale beneficio, l’Enpaf ha diramato una circolare destinata agli Ordini provinciali dei farmacisti e ai componenti del Cda dello stesso Ente.

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Più nel dettaglio, l’Enpaf puntualizza che l’indennità «è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, che non siano pensionati» che siano in possesso di determinati requisiti. Tra questi, che «abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, non superiore a 35.000,00 euro e abbiano subito una limitazione della propria attività in conseguenza dell’emergenza Covid–19».

Il beneficio potrà essere conseguito da coloro che «abbiano percepito – puntualizza l’Enpaf -, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, compreso tra 35.000,00 euro e 50.000,00 euro ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020» e «per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività».

Quanto alla domanda da presentare entro il 30 aprile 2020, l’Enpaf sottolinea che «deve essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 all’Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito Internet dell’Ente e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. L’interessato dovrà presentare l’istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del Dpr n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà». Ciò inviando la domanda «esclusivamente all’indirizzo di posta Pec dell’Enpaf posta@pec.enpaf.it».

Si allega nella sezione “Documenti allegati” la circolare integrale per la consultazione.

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