Lo aveva annunciato lo scorso aprile nell’ambito di diverse occasioni e ad esso era seguita l’iscrizione alla Camera del relativo atto. Si tratta del disegno di legge recante “Modifica all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, in materia di titolarità e gestione delle farmacie private da parte di società”, rubricato alla Camera con il numero C. 1715 in data 29 marzo 2019, presentato da Giorgio Trizzino, medico e parlamentare del gruppo del Movimento 5 Stelle, primo firmatario. Ebbene, secondo quanto rende noto il giornale “Il farmacista online”, organo ufficiale di informazione della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), la proposta è stata assegnata alla commissione Affari Sociali della Camera, che ne ha reso disponibile il testo.
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L’iniziativa del parlamentare, vista con scetticismo da diversi farmacisti in virtù dei diversi tentativi non andati a buon fine in passato, recita testualmente: «Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all’albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d’intervenuto scioglimento della società, l’Autorità competente revoca l’autorizzazione all’esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare».
Mentre, il secondo comma recita: «Le società di cui all’articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi all’entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro». Infine, il terzo comma: «Presso il ministero della Salute è istituto un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 2-ter».
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