Fermo restando l’avvio dell’obbligo dell’invio telematico e memorizzazione elettronica dei corrispettivi, in vigore a tutti gli effetti dal primo luglio 2019 per le attività con fatturato al netto dell’Iva uguale o superiore a 400mila euro, un emendamento al Decreto Crescita potrebbe concedere un pò più di respiro per perfezionare l’operazione di invio degli importi giornalieri. A darne notizia è Stefano Lucidi dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi. Secondo quanto riporta l’esperto, infatti, «con un emendamento al Decreto Crescita, che dovrà naturalmente essere approvato dal Parlamento in via definitiva entro la fine di giugno, è stato modificato il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri degli esercenti il commercio, e quindi anche delle farmacie. L’invio, infatti, dovrà essere effettuato – attenzione, come norma a regime – entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e non più nell’intervallo dalle ore 00.00 alle ore 22.00 di ogni giorno».
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Inoltre, nel testo «è stata introdotta con l’emendamento – spiega Lucidi – anche una “moratoria” per il primo semestre di applicazione, e perciò per il semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019, in quanto per questo periodo la trasmissione dei dati potrà avvenire – senza applicazione di sanzioni – entro un mese dalla data di effettuazione delle operazioni. Così, ad esempio, i corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e i servizi effettuate/resi il giorno 20 settembre 2019 potranno essere inviati entro il 20 ottobre 2019 e così di seguito – giorno per giorno – fino al 31 dicembre 2019».
A tal proposito, l’esperto rammenta che «le sanzioni sono tuttora previste in un importo rilevante, perché corrispondono addirittura al 100% dell’imposta relativa all’ammontare non documentato con un minimo di Euro 500,00, mentre per la mancata manutenzione del registratore telematico la sanzione va da un minimo di Euro 250 a Euro 2.000,00. Inoltre, se nel corso del quinquennio si incappa in quattro distinte violazioni connesse all’emissione di scontrini, si applica l’ulteriore sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da tre giorni ad un mese».
«Attendiamo – conclude Lucidi – dunque di leggere il testo finale del provvedimento approvato dalle Camere, ma crediamo di non sbagliare anticipando che difficilmente potranno essere introdotti termini meno favorevoli per l’esercente e men che meno che possa essere ripristinato il termine ristrettissimo – sino a poco fa contemplato nel testo del decreto – dell’orario 00.00-22.00».
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