Come è noto, il Garante per la protezione dei dati personali rafforzerà i controlli in diversi settori, compresi quello sanitario e delle carte fedeltà. Sebbene non vengano espressamente citate, il Garante potrebbe coinvolgere le farmacie nei controlli attuati dalla Guardia di finanza nei confronti di «istituti di credito, sanità, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche». Per prevenire eventuali contenziosi con l’Autorità, Federfarma aveva indicato in una nota che «al fine di assicurare la detenzione di un aggiornato registro dei trattamenti e controllare il grado di compliant della farmacia alla normativa sulla privacy si consiglia – a scadenze prestabilite decise dalla farmacia e comunque qualora lo richiedano le circostanze del caso – di accedere nuovamente a FarmaPrivacy, per controllare se i dati imputati dalla farmacia all’interno della piattaforma siano aggiornati e rispondere nuovamente al questionario al fine di verificare lo stato di attuazione delle raccomandazioni ricevute».

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A tornare sull’argomento privacy in farmacia, con particolare riferimento alla gestione delle carte di fidelizzazione, questa volta è l’Ordine dei farmacisti di Bari. In una nota diramata, oltre a ricordare l’avvio delle attività ispettive del Garante, l’Ordine ribadisce che «non è consentito realizzare sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci». A tal proposito, l’Ordine evidenzia che «il ministero, in una nota del 16/03/2012, ha affermato che l’art. 32 del D.L. 201/2011 (D.L. “Salva-Italia”) e l’art. 11 del D.L. 1/2012 “non consentono né alle farmacie né agli esercizi commerciali di applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci”». In proposito, l’Ordine sottolinea «la circostanza che, all’art. 11, non sia ribadito l’obbligo che gli sconti da esso previsti siano praticati a tutti i clienti non consente di desumere che per tali sconti sussista detto obbligo, in quanto la norma citata ha, essenzialmente, lo scopo di estendere a tutti i medicinali venduti in farmacia, purché pagati direttamente dal cliente, la possibilità di sconti, già prevista dall’art. 32, per i medicinali non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (cfr. circolare federale 7930 del 27 marzo 2012 e 8076 del 19 settembre 2012)».

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