Contributo Enpaf società di capitaliNella seduta del 24 aprile 2018, il Consiglio Nazionale dell’Enpaf ha approvato il testo del “Regolamento di attuazione” riguardante la disciplina del contributo 0,5%, introdotto dalla legge di bilancio 2018. Quest’ultima, infatti, ha previsto che «le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell’IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio».
«La previsione di legge è stata integrata – specifica l’Enpaf – da una normativa di attuazione diretta a precisare alcuni aspetti dell’Istituto. Per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi. Il regolamento, inoltre, stabilisce che il contributo dello 0,5 per cento non sia frazionabile e sia dovuto per il suo intero ammontare quale che sia la data in cui si è costituita la maggioranza “non professionale” prevista dalla legge». Per quanto concerne poi il versamento materiale del contributo, esso «si baserà su un meccanismo di autoliquidazione secondo il quale i soggetti passivi, utilizzando un modello approvato dall’ente, provvederanno a trasmettere i dati relativi al fatturato e al contributo dovuto, che verrà posto in riscossione tramite un bollettino bancario, similmente a quanto avviene per la contribuzione previdenziale soggettiva dovuta dagli iscritti». L’Enpaf elaborerà inoltre, «in sede di prima applicazione», un database dei soggetti passivi; successivamente, «qualunque costituzione o modifica dell’assetto societario che dovesse fare entrare il soggetto nell’ambito di applicazione del contributo dovrà essere comunicato all’ente». Infine, quest’ultimo sottolinea «la possibilità che, in presenza di omissione o evasione contributiva, l’ente applichi sanzioni civili sotto forma di somme aggiuntive alla contribuzione omessa o evasa». In ogni caso, il regolamento «dovrà essere sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti e solo dopo l’intervenuta approvazione da parte di questi ultimi conseguirà piena efficacia e diverrà applicabile».

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