fofiLa Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha chiesto agli Ordini provinciali di valutare con attenzione il requisito della buona condotta ai fini dell’iscrizione all’albo professionale. In questo senso, il senatore Andrea Mandelli (presidente della Fofi) ha ricordato tre sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione: la numero 30790 del 2011, la 1171 del 2014 e la 23540 del 2015 (quest’ultima emessa a Sezioni Unite). Nella prima, i giudici hanno ribadito che «il requisito della “buona condotta” per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale è un principio di carattere generale non trascurabile», in quanto «coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e,
se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari». Nel secondo pronunciamento, tuttavia, la corte ha posto alcuni paletti, spiegando che «ove si debba procedere a valutazioni suscettibili di incidere in via definitiva sulla possibilità delle persone di esercitare un’attività professionale previa iscrizione ad un albo, i requisiti di buona condotta o similari devono essere apprezzati con rigore e alla luce di una verifica funzionale, nel senso della necessaria indagine della possibile incidenza dell’elemento rilevante ai fini della condotta sullo svolgimento delle attività». Infine, nella sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che «per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta irreprensibile e conforme ai principi deontologici, anche prima dell’iscrizione stessa, atteso che qualsiasi illecito commesso in precedenza può diventare oggetto di sanzione disciplinare, se i suoi ri
flessi negativi si ripercuotono anche successivamente». Per tutto ciò, la Fofi ha esortato gli Ordini ad effettuare controlli sistematici sui farmacisti, in merito ad «eventuali precedenti penali o carichi pendenti» e a verificare che «eventuali fatti di rilevanza penale, anche pregressi, abbiano in concreto un’incidenza tale da precludere lo svolgimento dell’attività professionale».

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