Vendita di farmaci onlineLa Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, a seguito delle numerose segnalazioni dei NAS sulla pubblicità e vendita non consentita di farmaci online (riferite ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it), ha pubblicato una nota nella quale riepiloga le regole che disciplinano la cessione in Italia di medicinali attraverso canali telematici. In particolare, la Fofi ha ricordato quanto disposto «dal Titolo XIII del Codice Deontologico del farmacista, approvato il 7 maggio 2018, e interamente dedicato alla vendita di medicinali tramite Internet e prodotti diversi dai medicinali. In linea generale, si rammenta che la vendita a distanza dei farmaci è disciplinata dall’articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219/2006 e dal decreto ministeriale del 6 luglio 2015».

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Le norme prevedono che la vendita online sia ammessa «solo per i medicinali ad uso umano non soggetti ad obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle farmacie e dalle parafarmacie purché dotate di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma». Inoltre, «il ministero della Salute ha chiarito che il titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali di cui sia già in possesso, acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia».

Sul sito Internet devono inoltre essere specificati «i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, un collegamento ipertestuale al sito web del ministero della Salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web». Il bollino deve poi «essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto stesso e avere le prescritte caratteristiche tecniche». La Fofi ha infine sottolineato che in caso di violazioni sono previste «severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili».

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