trust-farmaciaVorrei avere qualche chiarimento, anche in poche righe, sulla costituzione di un “TRUST” nel quale poter convogliare anche la titolarità della farmacia.

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Non è certo semplice illustrare un istituto come il trust “in poche righe”, ma vediamo di fornirne se non altro i caratteri salienti.

Con la convenzione dell’AIA sottoscritta nel luglio del 1985 – resa esecutiva in Italia con la L. 364 del 1989, entrata in vigore l’1/1/1992 – sono stati individuati i principi comuni applicabili al trust (che, come noto, è di origine anglosassone ma è da tempo adottato anche da altri paesi), cercando così di risolvere le questioni principali relative al suo riconoscimento negli ordinamenti che non lo prevedono espressamente.

Intanto, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Dunque, il disponente istituisce il trust con un atto pubblico (notarile), con cui egli conferisce in un fondo (il c.d. “fondo in trust”) beni e diritti (c.d. “beni in trust”), tra i quali, come vedremo subito, non c’è alcuna ragione sotto il profilo giuridico per non ricomprendervi anche una farmacia, o una o più quote di una società di persone titolare di farmacia.

Il disponente deve aver cura di individuare la finalità e la durata del trust, il suo beneficiario, la legge regolatrice applicabile (in questo momento necessariamente straniera e verosimilmente anglosassone, ma presto anche italiana), i poteri e i compensi del trustee, come anche i suoi doveri e responsabilità, l’obbligo del rendiconto verso il trust e verso i terzi, la nomina di un eventuale guardiano (che è una sorta di “controllore” dell’esatto adempimento degli obblighi da parte del trustee), che peraltro può essere lo stesso disponente, e quant’altro necessario per un compiuto regolamento.

Scendendo nel concreto con un esempio, il disponente – titolare egli stesso di farmacia, ovvero erede del titolare di una farmacia caduta in successione – intendendo assicurare, come finalità ultima, il trasferimento dell’esercizio ad un proprio figlio (magari avviato agli studi), può conferire appunto in un trust la farmacia, trasferendone la titolarità, con separata disposizione all’interno dello stesso atto o con una scrittura successiva, in capo ad un farmacista (naturalmente “idoneo”) nella sua qualità di trustee nominato nell’atto stesso di costituzione del trust.

Il trustee viene pertanto a gestire l’impresa e a condurre professionalmente la farmacia a proprio nome e direttamente, perciò con il pieno rispetto delle norme di rilievo pubblicistico che regolano il settore; e però, ed è questo il profilo che può rendere il trust particolarmente appetibile per il disponente, l’esercizio sotto il profilo privatistico non entra a far parte del patrimonio del trustee restando dunque impermeabile alle sue vicende personali, comprese quelle successorie.

Per effetto della c.d. “segregazione” dei beni conferiti in trust, cioè, la farmacia non entrerà mai nella disponibilità degli eredi del trustee, mentre da parte sua il disponente avrà facoltà di nominare un nuovo trustee, evidentemente in possesso anch’egli di tutti i requisiti professionali. I redditi prodotti dalla farmacia gestita dal trustee, dedotti tutti i compensi dovuti sia a quest’ultimo che eventualmente al guardiano, saranno in ogni caso di competenza del beneficiario indicato nell’atto costitutivo del trust (nell’esempio, il figlio futuro destinatario della farmacia) e pertanto dal punto di vista fiscale saranno da lui dichiarati in applicazione del principio di c.d. “trasparenza”.

Una volta acquisiti i requisiti professionali soggettivi per l’assunzione della titolarità da parte del beneficiario, il trustee sarà obbligato a trasferire l’esercizio a suo favore, e si realizzerà così lo scopo individuato nell’atto costitutivo del trust.

La legislazione farmaceutica non può porre quindi alcun serio limite all’applicazione dell’istituto alla farmacia, in quanto – trascurando in questa sede altre pur importanti considerazioni – il trust non confligge in quanto tale con il principio imperativo della indissociabilità tra titolarità e impresa, perché, come già osservato, il trustee assume la piena titolarità della farmacia conferita in trust e per tutta la durata del rapporto la gestisce dal punto di vista sia commerciale che professionale, assumendone per ciò stesso, secondo l’art. 11 della l. 475/68, la responsabilità del regolare esercizio e dei beni patrimoniali.

Possiamo anche aggiungere che qualche ASL e/o Comune ha già autorizzato il trasferimento di una farmacia – titolarità e azienda, s’intende – in capo ad un trustee, dopo aver acquisito i pareri in senso conforme delle rispettive “avvocature”, e del resto, come accennato, la Convenzione dell’AIA del 1985 è pienamente esecutiva in Italia già dall’1/1/1992.

(stefano lucidi)

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