farmacia comunaleIl Tar Veneto, con sentenza n. 358 del 20 marzo 2014, confermando un precedente orientamento di merito espresso anche dal TAR Lombardia, Brescia sez. II, 13/11/2013 n. 951 ha ritenuto legittima anche per il servizio farmaceutico la modalità di concessione a terzi. Il Comune ben può individuare nel bando di gara condizioni/requisiti tali da rafforzare la finalità pubblicistica del servizio farmaceutico, anche gestito a mezzo di concessione a terzi.

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Secondo il TAR “la farmacia, a gestione sia pubblica che privata, implica un’attività nella quale coesistono elementi imprenditoriali e commerciali e tratti di servizio pubblico sottoposti al controllo dell’autorità preposta”. Ribadisce, dunque, la compresenza di due elementi inscindibili per aversi gestione del servizio farmaceutico: il servizio pubblico, cui è rivolta l’attività di natura anche imprenditoriale del farmacista, sia esso gestito da privati ovvero dai comuni o società da queste controllate, pertanto gli enti locali hanno la piena legittimità di decidere in ordine alla modalità di gestione del servizio farmaceutico che essi ritengono maggiormente confacente con l’interesse pubblico perseguito. In questi termini, dunque, gli enti locali sono liberi di optare, alternativamente, per la cd. “autoproduzione” (gestione in house) ovvero a favore dell’affidamento a terzi secondo un prudente apprezzamento delle singole amministrazioni locali.

Secondo i giudici l’elenco delle forme gestorie individuato nell’art. 9 della L. 475/68 nel testo vigente, non possa considerarsi, “tassativo” .

Ancora una volta, i giudici amministrativi, richiamando l’art. 11, comma 10, del D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 ribadiscono che la disposizione in parola concerne le farmacie di nuova istituzione previste nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali nonché nei centri commerciali. Secondo la legge“Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante”.

Avv. Paola Ferrari

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