Concorrere “per la gestione associata” non postula la formazione di una società prima della presentazione della domanda o prima della scadenza dei termini (tanto è vero che i bandi non lo prescrivono) e quindi sarà necessario, ma anche sufficiente costituirla soltanto a seguito dell’assegnazione di una farmacia.

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In ogni caso, come è noto, l’art. 11 del Crescitalia detta due prescrizioni ineludibili per le società formate ad hoc, che consistono, da un lato, nell’obbligo per i concorrenti di parteciparvi “su base paritaria” (perciò, al 50% ciascuno se sono due, a un terzo ciascuno se sono tre, e così via), e, dall’altro, nel divieto per tutti loro di cedere la quota (e ancor meno, ovviamente, la farmacia sociale) “per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.

Ma la “paritarietà” dovrebbe essere circoscritta appunto alla misura di partecipazione al capitale sociale, e non anche, ad esempio, ai poteri di amministrazione, perché null’altro prevede lo stringato comma 7 dell’art. 11 (pur se, sul piano generale, qualche dubbio anche sui contenuti dell’atto costitutivo/statuto della società può essere plausibile).

Dovrebbe però essere senz’altro ammissibile sia la forma della società in nome collettivo (per la quale il codice contempla, facendo però sempre salvo un diverso accordo tra i soci, l’amministrazione in forma disgiunta da parte di tutti loro), quanto quella della società in accomandita semplice, dove uno o più soci sono, per così dire, di serie A (e sono i soci accomandatari, che amministrano e rispondono con l’intero proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, anche se in via solidale tra loro e sussidiaria rispetto alla società) e uno o più di serie B (sono i soci accomandanti, che non amministrano e rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti del valore dell’apporto, spesso peraltro economicamente poco significativo).

Sembra comunque irrinunciabile che i candidati che partecipano insieme individuino addirittura nel dettaglio – ancor prima di concorrere – i contenuti del futuro contratto sociale, cioè dell’atto costitutivo/statuto della società che dovrà assumere la titolarità della farmacia eventualmente conseguita all’esito della procedura, e che ricorrano dunque (anche) ad un preliminare di società che contenga puntualmente sin d’ora tutte le regole di funzionamento convenute tra i futuri soci.

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