«Mi rivolgo pertanto a Lei per chiederle un autorevole intervento dell’Agenzia delle entrate, volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle Asl sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l’emissione dello “scontrino a credito”». Termina così la lettera inviata da Marco Cossolo, presidente Federfarma, all’indirizzo di Antonio Maggiore, direttore dell’Agenzia delle entrate. Il dirigente sindacale ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità operative di stampa documento “a credito”, battuto dalle farmacie al momento della presentazione della distinta contabile riepilogativa (Dcr), alla luce del recente avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi introdotto il 1 luglio 2019 per le attività con fatturato maggiore di 400 mila euro.

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Ciò con riferimento, scrive Cossolo, «alla questione riguardante il rapporto tra le farmacie e il Ssn, disciplinata dal Dpr 371/1998 (vigente Convenzione Farmaceutica), segnatamente dagli articoli 4 e 8, secondo i quali le spettanze alle farmacie vengono liquidate dietro presentazione delle ricette spedite e di un documento contabile (Distinta Contabile Riepilogativa)», secondo cui «l’amministrazione finanziaria ebbe modo – prosegue la missiva -, a suo tempo, di pronunciarsi sulla vicenda, con le circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, l’ultima delle quali, testualmente, stabilisce che “i farmacisti debbono provvedere all’emissione, al momento di presentazione all’ente erogatore della distinta contabile riepilogativa di cui all’art. 10 dello stesso decreto, di uno scontrino per l’importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, “corrispettivo non pagato”, nonché all’emissione, all’atto del pagamento, di uno scontrino per l’importo corrisposto dall’ente erogatore».

Secondo quanto evidenziato da Cossolo, infatti, «tale duplicità di adempimenti ha permesso alle farmacie di beneficiare della possibilità di effettuare il versamento dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo (esigibilità differita)». Ne è conseguito che «se fino ad oggi, il farmacista, quotidianamente, ha riportato sul proprio registro dei corrispettivi l’importo dello scontrino di chiusura giornaliero, senza considerare lo scontrino a credito relativo alla distinta contabile riepilogativa, che viene emesso mensilmente, per non farlo rientrare, come previsto dalla legge, nella liquidazione IVA, dal 1° luglio scorso, data di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, potrebbero emergere notevoli criticità al riguardo».

«Infatti – conclude Cossolo – le specifiche tecniche allegate al Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2016 non prevedono, al momento, la possibilità di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’esigibilità differita dell’IVA, a norma dell’art.6, comma 5, del DPR 633/1972, con la conseguenza che il farmacista, nell’eventualità di emissione e quindi trasmissione all’Agenzia delle Entrate dello scontrino “a credito”, potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione che lo stesso venga considerato rilevante ai fini delle liquidazioni IVA, con possibili rischi di esposizione del farmacista all’attività accertativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, per la presunta minor IVA versata rispetto all’importo dei corrispettivi trasmessi».

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