«Garantire che il servizio farmaceutico notturno sia assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia e/o, in ogni caso, con l’obbligo di intervento immediato», oltre che «assicurare che durante i turni di notte il servizio delle farmacie non si limiti soltanto ai farmaci, ma si estenda anche alla soddisfazione delle richieste di altri prodotti necessari alle terapie e alla salute, come i dispositivi medici (ad esempio apparecchi per l’aerosol, termometri eccetera) e referenze come il latte e altri prodotti per la prima infanzia». Sono questi gli obiettivi della proposta di legge regionale che ha ricevuto il via libera dalla V commissione del Consiglio della Regione Veneto, in materia di riordino del servizio farmaceutico.

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«Il provvedimento – spiega Muschietti -, necessario oltre che opportuno, è finalizzato a riordinare la normativa regionale vigente in materia di turni e orari di servizio delle farmacie sul territorio regionale, per uniformarla alle significative innovazioni normative introdotte in materia dalla legge 27/2012, che convertì in legge il decreto Cresci Italia, superando così le incongruenze (e le relative incertezze) derivanti dalla compresenza di una disciplina regionale risalente al 1994, dunque ben anteriore alle norme di impronta liberista varate nel 2012».

Il dirigente fornisce ulteriori dettagli in merito alla proposta approvata dalla commissione, diversa dal testo iniziale: «Le farmacie possono usufruire, nell’arco dell’anno solare, di un periodo massimo di ferie pari a trenta giorni da comunicare all’azienda sanitaria locale per le successive verifiche in ordine al rispetto della continuità del servizio e per l’approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla fruizione delle stesse e/o entro il 30 aprile per le ferie da programmare eventualmente dopo tale data. Ai sensi della normativa nazionale». Inoltre, spiega Muschietti «resta ovviamente impregiudicata la possibilità di non osservare periodi di chiusura per ferie. E la nuova norma regionale prevede anche che la chiusura per ferie delle farmacie possa avvenire per un periodo fino a tre giorni, previa comunicazione all’azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima e previa autorizzazione dell’azienda stessa».

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