Una recentissima sentenza della Cassazione ha chiarito che le ricette non possono costituire titoli di credito perché prive di quei caratteri di “letteralità” e “autonomia” che producono l’incorporazione del credito nel documento, alla stregua, per intenderci, di una cambiale; e questo, anche se le ricette sono corredate dai bollini perché, come noto, costituiscono soltanto il mezzo, previsto dalla Convenzione, per dimostrare l’avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche.

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Ne deriva, secondo la Corte, che se il farmacista, per causa a lui non imputabile, distrugge o smarrisce le ricette può legittimamente fornire la prova dell’esecuzione della prestazione nei  confronti del SSN con altri mezzi.

Avv. Stefano Lucidi

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