Dopo il richiamo di Fofi e Fnovi indirizzato a farmacisti e medici veterinari per il rispetto della normativa in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari, anche la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf) interviene chiarendo diversi aspetti operativi legati ai processi connessi alla ricetta elettronica veterinaria. Sono cinque, in particolare, i punti affrontati nel documento, indirizzato ai principali organismi, istituzioni ed associazioni della filiera. Essi riguardano l’obbligo di conservazione dei documenti, gli obblighi del farmacista, specifiche su codice fiscale del proprietario dell’animale e validità delle ricette ed infine il tema della farmacovigilanza.

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Relativamente all’obbligo di conservazione dei supporti, il dicastero specifica che «a far data dall’entrata in vigore della Rev, l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea (come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D. Lgs. 193/06) è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema». Tale adempimento non riguarda tuttavia la conservazione delle ricette veterinarie stupefacenti. Quanto agli obblighi del farmacista, «con riferimento ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria», il ministero evidenzia che il professionista deve conservare la documentazione che includa le seguenti informazioni: «1) data dell’operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica». Ciò, si legge nella nota, «per ogni operazione in entrata o in uscita, sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta». Per adempiere a tale obbligo il farmacista deve riportare «in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all’articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall’ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita».

Un riferimento va anche all’inserimento dell’indirizzo del proprietario dell’animale. Secondo quanto comunicato, infatti, tale informazione non è obbligatoria e può essere sostituita dal codice fiscale che «permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale». Nello specifico, «il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale)».

Dunque, un richiamo alla validità delle ricette veterinarie: «La ricetta – prosegue la nota – in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)», mentre «la ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la validità della ricetta. Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. Nel sistema Rev sarà prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni», ed infine che «per la ricetta non ripetibile si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie (Tuls) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e sue modificazioni.; pertanto la validità è di 30 giorni».

Infine un cenno alla farmacovigilanza, secondo cui «i dati elaborati dai due sistemi integrati, la Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (Bdc) ed il Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica), che forniscono i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza». A titolo esemplificativo e per salvaguardare l’integrità di quanto sopra indicato, si ritiene utile allegare in basso, nella sezione “Documenti allegati”, la nota integrale resa disponibile dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani.

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