In tutti i bandi c’è purtroppo l’obbligo per gli “interpellati” (previsto in una disposizione del “bando unico” che nessuna Regione ha voluto perciò espungere dal proprio provvedimento) di “indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”.

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È una prescrizione tanto più inspiegabile se si considera che anche il maxi concorso deve muoversi ineludibilmente – se si esclude quel poco che di diverso detta l’art. 11 del dl. Crescitalia – sulle tracce segnate dalla l. 389/99, tant’è che anche qui, come in tutti i concorsi banditi da allora, può curiosamente essere preferibile collocarsi in graduatoria come primo dei “non interpellati” piuttosto che tra gli ultimi interpellati (per effetto di un meccanismo che comunque il giudice amministrativo non ha sinora ritenuto sospetto di incostituzionalità).

Ma ad un adempimento come questo non si fa il minimo cenno nella l. 389/99 e non se ne parla neppure in nessun’altra disposizione; non si vede quindi come potrebbe essere legittimamente escluso – e invece è proprio quel che minaccia l’art. 12 dei bandi – il concorrente che, collocato ad esempio al centesimo posto della graduatoria, indicasse, per dire, soltanto le… 80 o 90 farmacie a lui gradite.

Tuttavia ragioni pratiche (ricorrere al Tar, infatti, non è mai divertente) suggeriranno ai vincitori di conformarsi al precetto.

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