programmi-nutrizionali-farmacistiIl presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione, Francesco Maria D’Amore, è intervenuto sul tema «dell’incompatibilità tra il farmacista e quelle professioni sanitarie per le quali la giurisprudenza attribuisce la possibilità di elaborare diete: medico, biologo e dietista». «Se è chiaramente preclusa – spiega il dirigente – la possibilità di esercitare contestualmente la professione farmaceutica e quella di medico chirurgo e medico veterinario (per gli evidenti conflitti di interesse), secondo alcuni, rimane qualche perplessità per l’attività congiunta con quella di dietista e biologo». D’Amore cita la legge Lorenzin che ha riordinato le professioni sanitarie e la mancata revisione dell’art. 102 del TULS, «che non consente al farmacista di esercitare altre professioni sanitarie». «Ciò sta determinando non poca confusione tra i colleghi che ad oggi possiedono l’iscrizione ad ordini professionali, che, a far data dal 15 febbraio 2018, sono ufficialmente considerati sanitari. Tra le nuove professioni sanitarie vi sono l’osteopata, il chiropratico, il chimico, il fisico, lo psicologo e molte altre e per l’appunto il biologo. La Fofi ha inviato un apposito quesito al ministero della Salute, al fine di ottenere chiarimenti specifici: invitiamo quindi i nostri associati alla massima cautela e al rispetto dell’attuale interpretazione normativa fino alla pronuncia». «Qualora venisse confermata l’incompatibilità tra la professione del farmacista, del dietista e del biologo, potrebbe questi elaborare un programma nutrizionale indipendentemente da tale incompatibilità?», si chiede il presidente dell’Afen. La giurisprudenza indica che «dispensare diete non solo non è un’attività esclusiva del biologo, ma può essere svolta anche da altre figure, in possesso di competenze sanitarie, che proprio per la loro formazione universitaria ed abilitativa, come i farmacisti, i medici, o i dietisti». In particolare, «al farmacista sottolinea D’Amore – sarebbe consentito elaborare piani nutrizionali perché capace di individuare i fabbisogni alimentari dell’uomo (ma anche terapeutici) e conseguentemente consigliare un protocollo alimentare adeguato al mantenimento ed al miglioramento del suo stato di salute. Malgrado tutto ciò l’Afen ha comunicato a tutti i suoi iscritti una nota nella quale si invitavano i colleghi ad attenersi ai pareri della Circolare Fofi n.7133/2008, e del Consiglio Superiore di Sanità del 15.12.2009 e 12.04.2011, che confermavano al farmacista competenza in campo nutrizionale tanto da consentigli una consulenza nutrizionale, ma non l’elaborazione di diete, prima di una nuova pronuncia dei summenzionati enti. Ma attenzione: sostenere nelle opportune sedi la possibilità del farmacista di elaborare e somministrare programmi nutrizionali è un diritto al quale non vogliamo rinunciare!». Il dirigente conclude dunque osservando che «se venisse mantenuta dal ministero della Salute la “vecchia” interpretazione normativa secondo la quale al farmacista è preclusa la possibilità di elaborare programmi nutrizionali, si perpetuerebbe il paradosso secondo il quale un “biologo marino”, un “biologo ambientale” o comunque un biologo che non proviene dal alcun percorso universitario inerente l’alimentazione risulterebbe abilitato all’elaborazione di diete ad uso umano, mentre ad un farmacista, sia pur esso “nutrizionista”, tale possibilità verrebbe preclusa».

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